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ASE risponde
In questa sezione sono riportate le risposte ai quesiti pervenuti ad ASE per e-mail o in altro modo.
Le risposte vengono fornite in modo anonimo.
Gli indirizzi mail a cui inviare le vostre domande li trovate nella sezione Conoscere ASE - Contatti.
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Macchine usate - necessaria la marcatura CE?
04/07/2006 Devo vendere una vecchia macchina ad una ditta consociata alla mia, è vero che devo dotarla prima di tutti i dispositivi di sicurezza e marcarlo CE io stesso?
E’ assolutamente necessario che dotare la macchina di tutti i requisiti di sicurezza necessari prima della vendita. Se l'intervento sulla macchina è solo questo la macchina non deve essere marcata CE. Occorre fornire assieme alla macchina il certificato di conformità del costruttore se la macchina è marcata CE oppure un attestato, compilato e firmato direttamente da lei, che attesti la conformità della macchina alla normativa se la macchina è di vecchia costruzione quindi senza marcatura CE. (risposta a cura del SPSAL dell'AUSL di Reggio E.)
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Macchine usate - vendita come pezzi di ricambio
04/07/2006 E'legittimo per un'impresa vendere macchinari non marcati "CE" a soggetti privati senza allegare nessuna dichiarazione di conformità, adducendo a giustificazione che gli stessi sono utilizzabili come pezzi di ricambio? E' necessario che anche questi pezzi di ricambio debbano essere marcati CE in riferimento alle specifiche direttive?
La cessione per un successivo utilizzo delle macchine prive della marcatura CE è soggetta al disposto dell' comma 1, art. 11, del DPR 24 luglio 1996 n. 459 (macchine già in servizio alla data del 21 settembre 1996 e prive della marcatura CE). Pertanto il cedente deve attestare, sotto la propria responsabilità che, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, i macchinari sono conformi alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento ossia il 21 settembre 1996. Le parti di ricambio usate se utilizzate per sostituire parti guaste non sono soggette a questi obblighi. La cessione di una macchina smontata in più parti non esclude l'applicazione del già citato art. 11 (Risposta a cura del P.I. Paolo Oliva - presidente Collegio dei Periti Industriali di Reggio E.)
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Impianto elettrico di cantiere - Utilizzo dell'impianto elettrico del committente
13/04/2006 E' possibile in un cantiere temporaneo di breve durata (es. manutenzione straordinaria del tetto in fabbricato unifamiliare) utilizzare la fornitura di corrente elettrica del committente senza quindi avere un allacciamento uso cantiere? Nel caso fosse possibile utilizzare la corrente elettrica del committente, è obbligatorio installare il quadro elettrico di cantiere?
Occorre distinguere tre aspetti fondamentali relativamente all'impianto elettrico di cantiere:
Fornitura corrente: per i cantieri non sussitono obblighi relativi alla tipologia di fornitura. Quindi questa può essere quella esistente e messa a disposizione dal committente o una fornitura straordinaria richiesta direttamente dall'impresa all'esercente del servizio.
Conformità dell'impianto alla regola dell'arte: l'impianto da cui si preleva energia deve essere eseguito a regola d'arte, deve essere cioè dotato di dichiarazione di coformità redatta da installatore qualificato; in particolare l'impianto dovrà avere protezioni contro i contatti indiretti (interrutt. differenziale). In casi come quello di cui al quesito, è sempre consigliabile non prelevare energia direttamente dall'impianto dell'utente, in quanto sull'impianto esistente non si possono avere tutte le garanzie di cui sopra e, se trattasi di fabbricato civile, non sono generalmente presenti prese di tipo CEE. E' bene quindi che l'impresa prelevi energia elettrica mediante un proprio quadro di cantiere ASC, anche di tipo portatile. Qualora il quadro elettrico di cantiere sia collegato all'impianto del committente mediante una presa, non si configura ne una modifica dell'impianto elettrico e neppure un nuovo impianto e non c'è quindi necessità di una specifica dichiarazione di conformità dell'impianto di cantiere. Tale documento risulta necessario nel caso in cui l'energia sia prelevata mediante un collegamento "cablato" dall'impianto elettrico del committente, in quanto in questo caso si configura una modifica dell'impianto originale.
Impianto di messa a terra: qualora i lavori abbiano durata superiore a 30 gg (tale periodo si desume dalla norma che lascia 30 gg. di tempo per effettuare la comunicazione relativa all'installazione/uso dell'impianto) e siano svolti da lavoratori subordinati o ad essi equiparati, ai sensi del D.P.R. 462/01: - qualora si prelevi energia da presa del cliente con proprio quadro, occorre comunicare ad AUSL e ISPESL l'utilizzo dell'impianto di messa a terra del committente, inviando la dichiarazione di conformità dell'impianto del committente; - qualora si prelevi energia direttamente dall'impianto del committente mediante "cablatura" , modificando l'impianto esistente, occorre valutare l'impianto di messa a terra esistente eventualmente integrandolo e altresì comunicare ad AUSL e ISPESL l'installazione dello stesso, allegando dichiarazione di conformità dell'impianto di cantiere redatta da installatore qualificato.
Risposta a cura dello staff tecnico di ASE con la collaborazione del geom. Luca Capra (SOVIT s.r.l. - organismo di ispezione )
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Gru a torre - limitazioni alla rotazione del braccio
03/04/2006 Nel caso in cui ci sia un ostacolo che impedisca la completa rotazione di una gru a torre, è possibile mettere dei blocchi meccanici per limitarne il movimento?
Dopo un confronto nel gruppo di lavoro si formula la seguente risposta: Il blocco meccanico alla rotazione della gru non è generalmente possibile perché fonte di rischio di ribaltamento. E' infatti prevista dai costruttori, e inserita nei libretti d’uso e manutenzione, la necessità che la gru, durante i periodi di non funzionamento, ruoti libera per 360 gradi. Cosa diversa è il blocco elettromeccanico, che ha la funzione di limitare il raggio operativo della gru durante il lavoro. Il problema va pertanto affrontato in fase di progettazione, ricercando una soluzione che eviti l'impatto del braccio con un ostacolo fisso.
In casi eccezionali, nei quali cioè non sia possibile permettere la rotazione libera della gru alla fine del turno lavorativo, occorrerà progettare, preferibilmente in accordo con il costruttore, soluzioni sicure di blocco della rotazione durante i periodi di non funzionamento, in grado di garantire contro il ribaltamento per l’azione del vento. (Il braccio va bloccato nella posizione più favorevole rispetto alla direzione dei venti nella zona, e i calcoli di stabilità vanno effettuati considerando la gru come una struttura metallica fissa esposta al vento. Per renderla fissa, se non è possibile, e agevolmente praticabile, bloccare il braccio direttamente all’ostacolo, è possibile utilizzare il gancio ancorandolo ad un blocco predisposto a terra. Naturalmente il tutto deve essere calcolato con accuratezza.)
La risposta è stata fornita dal Gruppo di lavoro sicurezza in edilizia delle ASL della regione Veneto all'interno del forum del sito www.safetynet.it
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Notifica preliminare - aggiornamento per subappalto a lavoratori autonomi
Aggiornato il 29/03/2006 Se dopo aver inviato la notifica preliminare ai sensi del DLgs 494/94, l'impresa appaltatrice subappalta le lavorazioni a lavoratori autonomi senza dipendenti è necessario fare nuova comunicazione all'ASL e Direzione provinciale del lavoro oppure è sufficiente per il committente fare il controllo dei requisiti tecnico professionali? Quanto sopra considerato che : -l'allegato III del DLgs 494/96 parla di "identificazione delle imprese guià selezionate" , - la circolare del ministero precisa, anche in riferimento al DURC, che nella definizione delle imprese escurtrici sono esluse i lavoratori autonmi e le società senza dipendenti.
Il D.Lgs 494/96 distingue le imprese esecutrici dai lavoratori autonomi, infatti dice l'attività di questi ultimi concorre alla determinazione degli uomini giorno, mentre la loro presenza non concorre alle più imprese necessarie per la nomina del coordinatore per la sicurezza. Dato che nella notifica preliminare è richiesta l'identificazione delle imprese già selezionate, significa che non è necessario nella stessa riportare il nome dei lavoratori autonomi. Nella notifica preliminare, devono essere indicato anche il "Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi sul cantiere", ora se questo numero a seguito dell'entrata dei lavoratori autonomi in cantiere dovesse variare sensibilmente occorrerà procedere ad un aggiornamento della notifica preliminare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 494/96. Il controllo dei requisiti tecnico prefessionali delle imprese e dei lavoratori autonomi richiesto dall'art. 3 comma 8 del D.Lgs 494/96 deve essere sempre e comunque fatto dal Committente o dal responsabile dei lavori, indipendentemente dalla necessità o meno di aggiornare la notifica preliminare
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Costi per la sicurezza - Affitto dell'area di sedime delle baracche
NB - questa risposta è stata fornita dal pool di esperti del sito governativo: www.italia.gov.it - 09/03/2006 L'art. 7 del DPR 222/2003 richiede che tra i costi per la sicurezza siano conteggiati per tutta la durata dei lavori anche i costi relativi agli apprestamenti. L'elenco non esaustivo degli apprestamenti, di cui all'allegato I dello stesso decreto, comprende tra le altre cose: gli spogliatoi, i gabinetti, altri servizi igienico-assistenziali e le recinzioni di cantiere. Per l'esecuzione di un lavoro di realizzazione di una strada, l'area su cui deve essere impiantato "il campo base", deve essere affittata per la durata dei lavori da altro proprietario, in quanto non è possibile mettere a disposizione un'adeguata area all'interno di quella in cui si eseguono i lavori. L'affitto dell'area necessaria al campo base, che per capitolato è onere dell'impresa, dato che in quest'area, oltre al deposito di attrezzature e materiali di cantiere sono posizionati i servizi igienico assistenziali, può essere considerato (tutto o in parte) costo per la sicurezza ai sensi dell'art. 7 del DPR 222/2003 ?
Prima di rispondere al quesito dell'utente, è opportuno fare una premessa. L'art. 7, commi 3 e 4, del DPR n° 222/2003 (Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza) chiede espressamente che: << la stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo d'utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici>>. Tra gli <>, l'allegato I al D.P.R. inserisce: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. Pertanto, come appare evidente, nelle norme citate non vi è alcun riferimento al costo dell'affitto d'aree destinate all'installazione d'apprestamenti quali i servizi igienico-assistenziali, al deposito d'attrezzature, ecc.. Quindi, l'affitto di un'area non è un costo della sicurezza ai sensi dell'art. 7 del D. P.R. n° 222/2003 e non è la normativa speciale di settore a coprire questo aspetto ma solo gli accordi contrattuali tra le parti. Visto che nel caso specifico dell'utente, è stato pattuito che l'affitto di queste aree è a carico dell'impresa, sarà questa a dover far fronte economicamente alla spesa.
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Notifica preliminare - Lavori in economia
Aggiornato il: 28/02/2006
Nel caso di lavori in economia, nella notifica preliminare si devono indicare i nominativi delle imprese esecutrici?
Il D.Lgs 494/96, si applica a tutti i cantieri temporanei o mobili. Il decreto individua come cantiere il luogo in cui si eseguono lavori di edili o di ingegneria civile. In un cantiere così individuato, quando si è in una delle condizioni indicate dall'art. 11 del D.Lgs 494/96, il committente o il responsabile dei lavori deve redigere la notifica preliminare. La notifica deve contenere le informazioni dell'allegato III del D.Lgs 494/96 e quindi anche l'identificazione delle imprese esecutrici già individuate. Lo stesso articolo chiede che la notifica sia aggiornata quando necessario, ovvero quando varia anche una sola delle informazioni previste da uno dei tredici punti. L'aggiornamento si rende necessario anche per la variazione delle imprese esecutrici. Questo indipendentemente dal tipo di appalto e quindi anche per i lavori in economia.
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PiMUS e parapetti - applicabilitā e competenze
Aggiornato il: 09/11/2005 Domanda: è necessario il PiMUS per il montaggio, uso e smontaggio dei parapetti realizzati con montanti metallici e correnti in assi di legno (tipo guardacorpo ATLAS)? Risposta: il PiMUS si applica esclusivamente ai ponteggi e alle opere provvisionali realizzate con ponteggi (es. impalcati continui) e quindi non si applica ai parapetti metallici. Anche se non rientrano nel campo di applicazione del PiMUS, la realizzazione di questi parapetti non può e non deve essere lasciata al caso, ma bensì, gli stessi devono essere realizzati seguento, in primo grado, le schede tecniche rilasciate dal fabbricante e secondo le norme di buona tecnica. In particolare un parapetto deve essere realizzato in modo da reggere ad una spinta orizzontale statica sul corrente superiore di 125 kg o 1,25 KN, spinta che può essere considerata applicata anche sulla parte superiore del montante. Le modalità corrette sul montaggio, uso e smontaggio di questi parapetti devono trovare collocazione all'interno del POS dell'esecutore.
Domanda: nel montaggio dei parapetti, di cui al punto precedente, occorre la verifica di un ingegnere per la portata dei muri e per il calcolo dei tasselli di ancoraggio? Risposta: la legge non prevede la verifica o il calcolo dei tasselli di ancoraggio, ma la valutazione è lasciata alla regola dell'arte dell'imprenditore, esattamente come è lascita alla valutazione dell'imprenditore la portata degli ancoraggi dei ponteggi. In caso di dubbio sulla effettiva resistenza delle murature o dei cordoli, può risultare utile, se non indispensabile, un parere tecnico da parte di un ingegnere.
Domanda: da chi deve essere firmato il PiMUS? Risposta: la legge dice che "Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio" del ponteggio. Ad oggi non è ancora stato chiarito chi sia questa persona competente. Secondo la nostra interpretazione, viste anche le responsabilità in merito previste dalla nostra legislazione, la persona competente sia sempre e comunque il datore di lavoro. Nel caso in cui il datore di lavoro ritenesse di non avere le competenze adatte per la redazione del PiMUS, allora si potrà far aiutare da un consulente esperto in montaggio e smontaggio di ponteggi (interno od esterno all'impresa). Questo consulente esperto potrà avere un qualsiasi titolo di studio. Riteniamo che nel caso in cui il datore di lavoro ricorra a persona competente e lo voglia far risultare, questi dovrà sottoscrivere il PiMUS assieme al datore di lavoro. Da come si evince dal D.Lgs 626/94, il ricorso ad una persona competente, non deresponsabilizza in nessun modo il datore di lavoro.
Domanda: il PiMUS deve contenere sempre il calcolo del ponteggio Risposta: I casi in cui è necessario il progetto sono per la maggior parte elencati all’interno della circolare ministeriale n° 149 del 1985 e di seguito riportati in sintesi: · ponteggi alti oltre 20 m. (misurati dal piano d'appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto) · realizzate non conformemente agli schemi tipo riportati nel libretto di autorizzazione ministeriale · comprendenti un numero complessivo di impalcati superiore a quello riportato negli schemi tipo · con gli ancoraggi non distribuiti e/o realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia a quelle riportate nel libretto di autorizzazione ministeriale · con sovraccarico complessivo in proiezione verticale superiore a quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio riportata nel libretto di istruzioni allegato al libretto di autorizzazione ministeriale · con una superficie esposta all'azione del vento a quella presa in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio (solitamente questo si supera quando al ponteggio sono attaccati teli, graticci, tabelloni e/o cartelloni) · nel caso di uso promiscuo di elementi di ponteggio non appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale (circolare ministeriale n° 20 del 2003) Pertanto solo in questi casi il PiMUS deve far riferimento e riportare in allegato il progetto del ponteggio a firma di un ingegnere o di un architetto, nel caso in cui il ponteggio sia realizzato secondo gli schemi tipo dei libretti il calcolo non è necessario.
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PIMUS - obbligatorio per i lavoratori autonomi?
22/10/2005 Anche i lavoratori autonomi sono tenuti a redigere il PiMUS (piano di montaggio, utilizzo e smontaggio dei ponteggi richiesto dal D.Lgs 235/2003)?
Il PiMUS è un documento richiesto dal D.Lgs 626/94, in quanto il D.Lgs 235/2003 ha modificato questo decreto, pertanto è un obbligo a carico delle imprese, anche di fatto. Inoltre l'art. 36 quater del D.Lgs 626/94 pone l'obbligo del PiMUS a carico del datore di lavoro. Si può dunque concludere che se un lavoratore autonomo monta o smonta un ponteggio da solo (deve essere presente lui solo sul luogo di montaggio, senza l'ausilio di nessuno) non è presente l'obbligo di redazione di PiMUS. Nel caso più probabile che siano più lavoratori autonomi a montare e/o smontare il ponteggio allora occorre la redazione del PiMUS e l'obbligo di redazione spetta sicuramente al lavoratore autonomo che ha il contratto d'opera con il committente.
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Quando č possibile utilizzare l'autocertificazione per lavori privati?
Aggiornato il: 18/07/2008
Quando è possibile utilizzare l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII nel caso di lavori privati ?
L'art. 90 comma 9 lett. a) del D.Lgs 81/2008 richiede che il committente o il responsabile dei lavori , anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa verifichi l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria , delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi ..., con le modalità di cui all'allegato XVII del decreto stesso.
Solo nei casi di cui all'art.90 comma 11, è possibile per le imprese (e per i lavoratori autonomi) attestare la propria idoneità tecnico professionale mediante presentazione di certificato CCIAA, DURC e autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII. Il comma 11 dell'art. 90, indica i casi in cui è possibile non nominare il Coordinatore per la progettazione, casi che secondo il legislatore sono riconducibili a cantieri di ridotta complessità. Pertanto l'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII è possibile solo ed esclusivamente per questi casi, cioè per lavori privati che non richiedono il permesso di costruire.
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Forniture di calcestruzzo in cantiere, obbligatorio il POS ?
Aggiornato il: 18/07/2008
“In caso di forniture di calcestruzzo in cantiere dove il fornitore non si limita ad una consegna a "piè d'opera", ma compie anche delle attività finalizzate alla realizzazione dell'opera, come ad esempio il pompaggio del cls, è necessario per quest'ultimo la redazione del POS?”
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 4 del 28 febbraio 2007 sulle Problematiche inerenti alla sicurezza dei lavoratori nel caso di mere forniture di materiali in un cantiere edile o di ingegneria civile, ha stabilito che le imprese che non partecipano direttamente all’esecuzione dei lavori nei cantieri edili, ovvero le aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature, sono escluse dall’obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Tra queste imprese che non partecipano direttamente all'esecuzione dei lavori, sono sicuramente comprese anche quelle di fornitura del calcestruzzo, ma solamente quando forniscono il materiale a piè d'opera, ossia quando l'addetto all'autobetoniera, limita la sua attività lavorativa allo scarico della stessa, senza interagire in alcun modo con gli altri operatori del cantiere. Nello svolgimento di questo tipo di attività, l'addetto all'autobetoniera dovrà essere dotato dei DPI necessari per la sua presenza in cantiere come: scarpe antinfortunistiche ed elmetto, inoltre dovrà uniformarsi alle indicazioni del Responsabile di cantiere.
Da considerarsi in modo diverso invece se l'attività, di chi fornisce il calcestruzzo, si estende di fatto alla realizzazione di una fase lavorativa, come il getto di calcestruzzo con autopompa per il quale l'addetto manovra l’ attrezzatura all'interno della fase di getto e con lavoratori che "partecipano direttamene al suo utilizzo". In questo caso non è sufficiente l’utilizzo dei DPI ed il mero rispetto delle prescrizioni del Responsabile di cantiere di cui sopra.
Tenendo conto che per questa attività lavorativa, il lasso di tempo tra la richiesta di fornitura e l’effettivo intervento dell’autobetoniera e dell'autopompa è di poche ore, non è pensabile in questo breve spazio redigere un POS contestualizzato al cantiere, oltre al fatto che il fornitore non sempre è in grado di mandare in cantiere gli stessi addetti e che alcuni di questi potrebbero non essere suoi dipendenti, ma bensì lavoratori autonomi "padroncini".
Per questo motivo si ritiene che redigere un POS non contestualizzato al cantiere è di fatto un documento inefficace a garantire la tutela e la sicurezza dei lavoratori, a meno che non si dilati in modo esagerato l'intervallo tra la richiesta del calcestruzzo e la sua consegna in cantiere dato che il POS dovrà essere visionato dal RLS ed accettato dal CSE.
Quindi per dare una risposta che sia prontamente efficace ai fini della sicurezza ed allo stesso tempo sia una modalità corretta di gestione del rischio si può procedere nel seguente modo:
· nel PSC quando presente, dovranno essere riportate le modalità con cui dovranno essere effettuate questi tipi di forniture, con indicazione dei punti critici e delle principali modalità di intervento;
· nel POS dell'impresa che richiede la fornitura saranno riportate o richiamate le informazione previste nel PSC;
· l'impresa esecutrice consegnerà copia del PSC e del POS alla ditta fornitrice del calcestruzzo;
· la ditta fornitrice, produrrà una procedura standardizzata di sicurezza con le modalità attraverso le quali i propri operatori dovranno attenersi, siano essi dipendenti o lavoratori autonomi. Una per tutta la durata del cantiere;
· in cantiere gli operatori addetti dovranno seguire quanto prescritto dal Responsabile di cantiere.
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